Page 4 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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particolare.
.3 Tutti i venerdì di Quaresima si faccia la Via Crucis.
Art.5 Il capitolo locale di ogni comunità, per i venerdì di Quaresima,
stabilisca le limitazioni nel vitto o nell’uso dei mezzi di conforto da
farsi in spirito di mortificazione e di penitenza. I frutti di tali rinunce
siano devoluti a favore delle missioni o dei popoli in disagio o dei
poveri della parrocchia o di altri bisognosi.
VITA DI FRATERNITA’
( Rif. Cap. 4° Costituzioni)
COMUNIONE DI BENI
Art.6 Tutto nell’Istituto è comune: alimenti, mobilio, biancheria. La
superiora locale o la suora incaricata provveda il necessario secondo
i bisogni delle suore, con equità e carità.
Art.7 Le suore non possono appropriarsi, né disporre di alcuna cosa
appartenente all’Istituto; conservino nel migliore dei modi tutto ciò
che è della comunità e abbiano un grande senso di appartenenza
all’Istituto.
Art.8 Qualora l’Istituto accetti l’amministrazione dei beni delle
religiose, le modalità per l’accettazione vengano stabilite di comune
accordo a seconda delle circostanze, nel rispetto del Codice di Diritto
Canonico e delle Costituzioni, tenendo conto dell’economia del
tempo, dell’Istituto e personale. (cfr. Can.668 CJC; Cost. Art.35).
COMUNIONE FRATERNA
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