Page 4 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
P. 4

particolare.
            .3 Tutti i venerdì di Quaresima si faccia la Via Crucis.


            Art.5 Il capitolo locale di ogni comunità, per i venerdì di Quaresima,
            stabilisca le limitazioni nel vitto o nell’uso dei mezzi di conforto da
            farsi in spirito di mortificazione e di penitenza. I frutti di tali rinunce
            siano devoluti a favore delle missioni o dei popoli in disagio o dei
            poveri della parrocchia o di altri bisognosi.

                               VITA DI FRATERNITA’
                              ( Rif. Cap. 4° Costituzioni)


            COMUNIONE DI BENI

            Art.6 Tutto nell’Istituto è comune: alimenti, mobilio, biancheria. La
            superiora locale o la suora incaricata provveda il necessario secondo
            i bisogni delle suore, con equità e carità.

            Art.7 Le suore non possono appropriarsi, né disporre di alcuna cosa
            appartenente all’Istituto; conservino nel migliore dei modi tutto ciò
            che è della comunità e abbiano un grande senso di appartenenza
            all’Istituto.

            Art.8  Qualora   l’Istituto   accetti   l’amministrazione   dei   beni   delle
            religiose, le modalità per l’accettazione vengano stabilite di comune
            accordo a seconda delle circostanze, nel rispetto del Codice di Diritto
            Canonico   e   delle   Costituzioni,   tenendo   conto   dell’economia   del
            tempo, dell’Istituto e personale. (cfr. Can.668 CJC; Cost. Art.35).





            COMUNIONE FRATERNA

                                            2   
   1   2   3   4   5   6   7   8   9