Page 11 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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RELIGIOSE INFERME
Art.32 Le religiose inferme vengono affidate alle cure di una
comunità che, oltre ad avere premura di assisterle con carità ed
amore, userà particolare diligenza nelle visite mediche e scrupolosa
esattezza nell’eseguire le relative prescrizioni.
RELIGIOSE DEFUNTE E SUFFRAGI
Art.33 La morte di una suora o novizia venga subito comunicata alla
superiora generale, perché possa darne notizia a tutto l’Istituto.
Art.34 In suffragio di una consorella deceduta si facciano celebrare
tre S. Messe in ogni casa.
Art.35 In suffragio dei genitori delle suore siano celebrate tre S.
Messe al decesso del defunto nella casa dove risiede la suora.
Art.36 Nel mese di novembre, in tutte le case dell’Istituto si faccia
celebrare una S. Messa per tutte le suore defunte e una per i genitori
e una benefattori dell’Istituto.
Art.37 Nella casa generalizia vi sia un registro in cui si annoti il
nome delle suore decedute, la malattia, il tempo che vissero
nell’Istituto, gli uffici che ricoprirono ed altre notizie biografiche
degne di speciale ricordo.
Art.38 In ogni casa religiosa vi sia il necrologio delle religiose
defunte, per farne un ricordo di suffragio nell’anniversario del loro
decesso.
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