Page 11 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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RELIGIOSE INFERME

            Art.32  Le   religiose   inferme   vengono   affidate   alle   cure   di   una
            comunità che, oltre ad avere premura di assisterle con carità ed
            amore, userà particolare diligenza nelle visite mediche e scrupolosa
            esattezza nell’eseguire le relative prescrizioni.


            RELIGIOSE DEFUNTE E SUFFRAGI

            Art.33 La morte di una suora o novizia venga subito comunicata alla
            superiora generale, perché possa darne notizia a tutto l’Istituto.

            Art.34 In suffragio di una consorella deceduta si facciano celebrare
            tre S. Messe in ogni casa.

            Art.35  In suffragio dei genitori delle suore siano celebrate tre S.
            Messe al decesso del defunto nella casa dove risiede la suora.

            Art.36 Nel mese di novembre, in tutte le case dell’Istituto si faccia
            celebrare una S. Messa per tutte le suore defunte e una per i genitori
            e una benefattori dell’Istituto.

            Art.37  Nella casa generalizia vi sia un registro in cui si annoti il
            nome   delle   suore   decedute,   la   malattia,   il   tempo   che   vissero
            nell’Istituto, gli uffici che ricoprirono ed altre notizie biografiche
            degne di speciale ricordo.

            Art.38  In ogni casa religiosa vi sia il necrologio  delle religiose
            defunte, per farne un ricordo di suffragio nell’anniversario del loro
            decesso.


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