Page 5 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
P. 5
Art.9 Le religiose si chiamino con il titolo di “suora”. Il titolo di
“madre” si deve: alla superiora generale, alla vicaria generale, alle
assistenti generali, alle provinciali, alle delegate, e alle superiore
locali, alle maestre delle novizie e delle juniores durante il loro
ufficio.
Art.10.1 Le suore osservino la precedenza dovuta all’anzianità di
professione; il primo posto è dovuto alla superiora generale in tutto
l’Istituto, alla provinciale e alla delegata nelle case della sua
provincia (o delegazione), alla superiora locale nella propria sede.
.2 La vicaria generale, le assistenti generali e le provinciali
precedono le suore; ed anche la superiora locale negli atti ufficiali.
Art.11 Le suore incaricate in attività specifiche, che impediscono la
partecipazione alla preghiera comune, sono implicitamente
giustificate, ma la suppliscano personalmente.
Art.12.1 I tempi di silenzio siano stabiliti nell’orario di comunità; si
osservi sempre il silenzio in chiesa. In camera, nei corridoi, a mensa
e nei luoghi di lavoro, si usi discrezione.
.2 La ricreazione si faccia in una sala comune.
Art.13 Le suore utilizzino il tempo della ricreazione nel modo più
opportuno; la conversazione sia tale da favorire la distensione
psicofisica e da alimentare il senso della fraternità e della comunione
nel rispetto della intergenerazionalità ed internazionalità delle
generazioni e delle culture.
Art.14 .1 La condivisione “sia stile di vita” nel rispetto delle
opinioni, degli ideali, dei talenti, delle competenze e dei beni
3