Page 10 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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Art.27 .1La superiora generale può autorizzare a viaggiare in tutti i
luoghi; la superiora provinciale nell’ambito della sua provincia; la
superiora locale nell’ambito della nazione di appartenenza.
.2La superiora dia il necessario per il viaggio, valutando in base alle
necessità e alle distanze, le suore al ritorno rendano conto delle
spese.
USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE
Art.28 L’uso di tutti i mezzi di comunicazione sociale posti
normalmente nei luoghi comuni, è complemento della formazione e
dell’informazione delle religiose e di ausilio apostolico.
Art.29 .1 La comunità locale scelga in comune accordo la stampa
confacente all’attività apostolica che svolge.
.2 Le religiose leggano di preferenza, riviste religiose e riviste di
catechesi, stampa educativa-didattico-culturale, periodici e quotidiani
cattolici per l’informazione.
.3 Le religiose diffondano nel loro campo di lavoro, la buona stampa.
Art.30 L’uso della radio e della TV, del PC, tablet e cellulare, nella
comunità religiosa, sia regolato con discrezione e prudenza, in modo
tale che non sia causa di dissipazione e affievolimento dello spirito
religioso, e inoltre sia rispettata l’osservanza comunitaria, tenendo
conto degli orari, salvaguardando la comunione fraterna.
Art.31 .1 Le auto sono di proprietà dell’Istituto e vengono intestate
all’ente giuridico Istituto Dottrina Cristiana.
.2 È facoltà della superiora generale, della provinciale per la sua
provincia e della delegata per il suo territorio, concedere l’uso delle
auto alle case e passarne l’uso da una casa ad un’altra.
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