Page 80 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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                dalla Legge, non possono acquisire i beni ed i dritti che sono loro
                deferiti,, (931_
                    I nuovi rapporti, dunque, fra la Chiesa e lo Stato, e più ge-
                 neralmente fra il diritto civile e quello canonico si esprimono
                 segnatamente attraverso una rigorosa - almeno nelle intenzio-
                 ni - separazione delle due sfere, laica e religiosa,  nella vita
                 pubblica ed amministrativa dello Stato napoleonico, come di-
                 retta conseguenza, soprattutto sul piano politico ed ammini-
                 strativo, delle conquiste della Rivoluzione Francese. Proprio su
                 questo piano possiamo verificare il grado di formazione politica
                 e culturale, che localmente esprimevano i rappresentanti delle
                 istituzioni civile ed ecclesiastica, i quali furono sostanzialmente
                 coinvolti come oggetti delle prassi riformatrici, di per sé fonda-
                 mentali, tant'è che continuarono ad operare nel successivo
                 periodo restaurativo dei Borboni, più che come soggetti consa-
                 pevoli delle trasformazioni del tempo. Non diversamente riusci-
                 remmo a spiegare l'atteggiamento 'didattico', che trasuda dalle
                 circolari intendentizie del periodo francese,  unitamente allo
                 spirito, larvatamente polemico, di chi era consapevole di opera-
                 re in un ambiente umano e culturale, tipico dei medi centri ru-
                 rali come il nostro, in cui prevalevano ancora stili e comporta-
                 menti sociali di antico regime. "Queste cose - continua l'Inten-
                 dente - per quanto sieno nuove non contengono del tutto una
                 novità. Gli atti delle nascite, dei matrimoni e delle morti erano
                 registrati dai Parrochi, ma questi registri erano intieramente ab-
                 bandonati al loro arbitrio, non comprovati con testimoni e mal
                 conservati. Ciò adunque che sifaceva irregolarmente si è dalla
                 Legge stabilito con una norma precisa, che assicura la legittimi-
                 tà di tali atti. Non conveniva d'altronde confondere le funzioni
                 auguste della Religione con quelle meramente civili, e metter
                 queste fuori della dipendenza della Legge o assoggettare i Mini-
                 stri dell'Altare ad una particolare dipendenza dalle Autorità Ci-




                   (93) Cfr. Atti della Provincia di Teramo,  n. 47, cit.,  pagg. 6.
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