Page 22 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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e materiale, lungo tutta la seconda metà dell'Ottocento e anco-
ra nei primi decenni del Novecento 191 •
Infatti le Confraternite sono società di persone laiche, le
quali si riuniscono in comune per attendere ad esercizi di ca-
rità e di devozione. Pur non costituendo un corpo ecclesiastico,
le Confraternite hanno essenzialmente uno scopo religioso e,
riconosciute dall'autorità sovrana, costituiscono, altresì, un
ente morale con relativa ed autonoma amministrazione.
* * *
""Castigliani (sic!) della Pescara. Terra distante al Nord Ovesl
da Teramo 32 miglia. Giace presso le acque deljìume Pescara e
respira un'aria salubre e temperata. Il suo territorio è fertile in
zione e pregandola ad avere protezione di me in causa così giusta, con
profondissima riverenza le bacio divotamente il lembo delle sacre vesti
e mi confermo di V.S. Illustrissima e Reverendissima. Castiglione 6
aprile 1742. Francesco Saverio de Blasiis, Arciprete di Castiglione.
(9) La Congregazione di Carità nacque in applicazione della Legge
3 agosto 1862, n . 753, sull'amministrazione delle Opere Pie, art. 26.
Con il Regio Decreto n. 1007 del 27 novembre 1862 si ebbe il Rego-
lamento attuativo della suddetta legge. Cfr. Manuale diziona,io di
amministrazione municipale e provinciale e delle opere pie, ecc. di
Carlo Borda, 2 voli. , Torino 1863, pagg. 420-466 e 692-708. L'art. 2
del Regolamento precisa che sono comprese fra le Opere Pie anche le
Confraternite, le Congregazioni, gli eremi e le cappelle laicali non
erette in titolo. Insieme allo scopo religioso, detti istituti hanno quello
della carità e della beneficienza, tant'è che è - soprattutto nelle pro-
vince dell'ex regno di Napoli - furono considerati di competenza laica-
le. Pertanto furono considerate Opere Pie nel senso della legge quelle
istituzioni in cui, in tutto o in parte, fosse presente lo spirito e la pra-
tica di pubblica beneficenza e carità. Gli enti, invece, ad esclusivo
scopo religioso, per quanto composti da laici, non furono ritenuti
Opere Pie e, regolati dalla legge, ebbero ruolo ed attività autonomi.