Page 22 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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                 e materiale, lungo tutta la seconda metà dell'Ottocento e anco-
                 ra nei primi decenni del Novecento  191 •
                    Infatti le Confraternite sono società di persone laiche, le
                 quali si riuniscono in comune per attendere ad esercizi di ca-
                 rità e di devozione. Pur non costituendo un corpo ecclesiastico,
                 le Confraternite hanno essenzialmente uno scopo religioso e,
                 riconosciute dall'autorità sovrana, costituiscono, altresì, un
                 ente morale con relativa ed autonoma amministrazione.

                                            * * *

                    ""Castigliani (sic!) della Pescara. Terra distante al Nord Ovesl
                 da Teramo 32 miglia. Giace presso le acque deljìume Pescara e
                 respira un'aria salubre e temperata. Il suo territorio è fertile in





                 zione e pregandola ad avere protezione di me in causa così giusta, con
                 profondissima riverenza le bacio divotamente il lembo delle sacre vesti
                 e mi confermo di V.S.  Illustrissima e Reverendissima. Castiglione 6
                 aprile 1742. Francesco Saverio de Blasiis, Arciprete di Castiglione.
                    (9) La Congregazione di Carità nacque in applicazione della Legge
                 3 agosto 1862, n . 753, sull'amministrazione delle Opere Pie, art. 26.
                 Con il Regio Decreto n.  1007 del 27 novembre 1862 si ebbe il Rego-
                 lamento attuativo della suddetta legge.  Cfr.  Manuale diziona,io di
                 amministrazione municipale e provinciale e delle opere pie, ecc.  di
                 Carlo Borda, 2 voli. , Torino 1863, pagg. 420-466 e 692-708. L'art. 2
                 del Regolamento precisa che sono comprese fra le Opere Pie anche le
                 Confraternite, le Congregazioni, gli eremi e le cappelle laicali non
                 erette in titolo. Insieme allo scopo religioso, detti istituti hanno quello
                 della carità e della beneficienza, tant'è che è - soprattutto nelle pro-
                  vince dell'ex regno di Napoli - furono considerati di competenza laica-
                  le. Pertanto furono considerate Opere Pie nel senso della legge quelle
                  istituzioni in cui, in tutto o in parte, fosse presente lo spirito e la pra-
                  tica di pubblica beneficenza e carità. Gli enti, invece, ad esclusivo
                 scopo religioso, per quanto composti da laici,  non furono ritenuti
                 Opere Pie e,  regolati dalla legge, ebbero ruolo ed attività autonomi.
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