Page 81 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 178 - § 1. Lo Juniorato si prefigge di rafforzare,
completare e condurre a maturità la personalità religiosa della
Junior. L'ambiente dello Juniorato deve favorire
l'armonizzazione tra vita apostolica, spirituale e professionale.
§ 2. Lo Juniorato richiede che vi sia un programma
impegnativo di studio di tutte le scienze teologiche e
complementari.
Art. 179 - Gli stadi di formazione trovano il loro compimento in
una preparazione immediata per la Professione Perpetua, con
la quale ci si consacra definitivamente a Dio. Essa, pertanto,
dev'essere preceduta da un periodo di tempo,
sufficientemente lungo, trascorso nel raccoglimento e nella
preghiera.
Art. 180 - Per emettere i voti perpetui occorre che la Junior
abbia i requisiti richiesti dal can. 658, abbia raggiunto la
idoneità richiesta, il venticinquesimo anno di età, e sia stata
ammessa dalla Superiora Generale col voto deliberativo del
suo Consiglio.
Art. 181 - La emissione dei voti perpetui dev'essere
comunicata al parroco d'origine perché sia trascritta nel
34
registro dei Battesimi .
34 Cfr. C.J.C. can.535 §2
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