Page 81 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 81

Art.  178  -  §  1.  Lo  Juniorato  si  prefigge  di  rafforzare,
            completare e condurre a maturità la personalità religiosa della
            Junior.    L'ambiente    dello   Juniorato    deve    favorire
            l'armonizzazione tra vita apostolica, spirituale e professionale.
            §  2.  Lo  Juniorato  richiede  che  vi  sia  un  programma
            impegnativo  di  studio  di  tutte  le  scienze  teologiche  e
            complementari.


            Art. 179 - Gli stadi di formazione trovano il loro compimento in
            una preparazione immediata per la Professione Perpetua, con
            la quale ci si consacra definitivamente a Dio. Essa, pertanto,
            dev'essere    preceduta    da    un    periodo    di   tempo,
            sufficientemente  lungo,  trascorso  nel  raccoglimento  e  nella
            preghiera.


            Art.  180  -  Per  emettere  i  voti  perpetui occorre  che  la  Junior
            abbia  i  requisiti  richiesti  dal  can.  658,  abbia  raggiunto  la
            idoneità  richiesta,  il  venticinquesimo  anno  di  età,  e  sia  stata
            ammessa  dalla  Superiora  Generale  col  voto  deliberativo  del
            suo Consiglio.


            Art.  181  -  La  emissione  dei  voti  perpetui  dev'essere
            comunicata  al  parroco  d'origine  perché  sia  trascritta  nel
                                 34
            registro dei Battesimi .










            34  Cfr. C.J.C. can.535 §2



                                        79 
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86