Page 80 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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§ 2. I voti temporanei, della durata di sei anni, si rinnovano
fino all'emissione dei voti perpetui.
Art. 175 - La formula della Professione è la seguente: «lo N.N.,
spinta da una ferma volontà di consacrarmi più intimamente
all'onore di Dio e a seguire Cristo più da vicino per tutta la
vita, davanti alle sorelle che mi circondano e nelle sue mani
N.N. Superiora Generale (o qualifica delegata), faccio voto,
secondo le Costituzioni delle Missionarie Dottrina Cristiana, per
un anno, (oper tutta la vita) di castità, povertà e obbedienza,
e mi affido con tutto il cuore a questa famiglia, affinché con la
grazia dello Spirito Santo, l'aiuto della beata Vergine Maria e la
protezione di San Francesco e di San Pio X, possa conseguire
la perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa.
Art. 176 - Con l'emissione della professione temporanea, la
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Novizia inizia lo Juniorato .
Art. 177 - § 1. Le Juniores avranno la loro abitazione in una
casa dell'Istituto, chiamata «Casa di Juniorato e Studentato».
§ 2. I primi due anni serviranno esclusivamente per
completare la formazione spirituale, religiosa, dottrinale,
apostolica; gli altri quattro per iniziare o completare la
formazione professionale e tecnica.
§ 3. Dopo i due anni le Juniores professionalmente preparate,
possono essere immesse nell'attività apostolica.
33 Cfr. C.J.C. can.654
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