Page 80 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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§ 2. I voti temporanei, della durata di sei anni,  si rinnovano
            fino all'emissione dei voti perpetui.


            Art. 175 - La formula della Professione è la seguente: «lo N.N.,
            spinta  da  una  ferma  volontà  di  consacrarmi  più  intimamente
            all'onore  di  Dio  e  a  seguire  Cristo  più  da  vicino  per  tutta  la
            vita,  davanti  alle  sorelle  che  mi  circondano  e  nelle  sue  mani
            N.N.  Superiora  Generale  (o  qualifica  delegata),  faccio  voto,
            secondo le Costituzioni delle Missionarie Dottrina Cristiana, per
            un anno, (oper tutta la vita) di castità, povertà e obbedienza,
            e mi affido con tutto il cuore a questa famiglia, affinché con la
            grazia dello Spirito Santo, l'aiuto della beata Vergine Maria e la
            protezione di San Francesco e di San Pio X, possa conseguire
            la perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa.


            Art.  176  -  Con  l'emissione  della  professione  temporanea,  la
                                     33
            Novizia inizia lo Juniorato .


            Art. 177 - § 1. Le Juniores avranno la loro abitazione in una
            casa dell'Istituto, chiamata «Casa di Juniorato e Studentato».

            §  2.  I  primi  due  anni  serviranno  esclusivamente  per
            completare  la  formazione  spirituale,  religiosa,  dottrinale,
            apostolica;  gli  altri  quattro  per  iniziare  o  completare  la
            formazione professionale e tecnica.

            § 3. Dopo i due anni le Juniores professionalmente preparate,
            possono essere immesse nell'attività apostolica.







            33  Cfr. C.J.C. can.654



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