Page 31 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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Art.122 .1 L’ufficio di superiora provinciale è incompatibile con
l’ufficio di superiora generale, di vicaria generale, di assistente
generale, di economa generale, di superiora locale, di maestra delle
novizie e di maestra delle juniores.
.2 L’ufficio di superiora locale è incompatibile con l’ufficio di
superiora generale, di vicaria generale di assistente generale, di
segretaria generale, di superiora provinciale, di maestra delle novizie
e di maestra delle juniores.
.3 L’ufficio di economa generale è incompatibile con l’ufficio di
Superiora generale, di vicaria generale, di superiora provinciale, di
maestra delle novizie e di maestra delle juniores.
.4 Gli uffici di maestra delle novizie e maestra delle juniores sono
incompatibili con l’ufficio di superiora generale, di vicaria generale,
di segretaria generale, di economa generale, di superiora provinciale,
di superiora locale.
CONSIGLIO PLENARIO
Art.123 .1 Il consiglio plenario si celebri una volta nel sessennio.
.2 La convocazione del consiglio plenario sia fatta per mezzo di una
lettera circolare, della superiora generale, un anno prima dell’inizio
del consiglio stesso. Nella lettera siano indicati:
- la data e il luogo del consiglio
- i nominativi delle religiose tra cui bisogna eleggere le delegate
- il giorno in cui le delegate devono trovarsi in sede
- la tematica che sarà oggetto di studio.
Art.124 .1 Il numero delle religiose di voti perpetui da eleggere nel
consiglio plenario deve essere pari al numero degli uffici aventi
diritto.
.2 Le religiose che fanno parte del consiglio plenario da cui
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