Page 28 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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Art.103 .1 Il capitolo può determinare speciali norme disciplinari
che non siano contrarie al Diritto comune, alle Costituzioni e al
Direttorio.
.2 Tali norme hanno valore fino al prossimo capitolo, il quale può
ancora confermarle.
Art.104 .1 Le modifiche e le interpretazioni che il capitolo
eventualmente facesse alle Costituzioni, per avere valore, devono
essere votate con due terzi delle presenti ed avere l’approvazione
della Santa Sede.
.2 Le modifiche che si apportano al Direttorio devono avere
l’approvazione dei due terzi delle presenti.
NORME PER LE ELEZIONI
Art.105 .1 Se nel capitolo mancasse più di una terza parte delle
religiose aventi diritto al voto, l’elezione è ipso jure nulla.
.2 Nel giorno stabilito per l’elezione canonica si facciano almeno tre
pre scrutini.
Art.106 Fatta la convocazione secondo le norme prescritte, hanno
diritto di eleggere tutte le elettrici che sono presenti nel giorno
stabilito e non si ha la facoltà di mandare il proprio voto per lettera o
per procura.
Art.107 E’ severamente proibito procurarsi voti direttamente o
indirettamente, per sé o per altre. Non è proibito però prendere
prudentemente informazioni sulle religiose eleggibili per le varie
cariche.
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