Page 28 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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Art.103 .1  Il capitolo può determinare speciali norme disciplinari
            che non siano contrarie al Diritto comune, alle Costituzioni e al
            Direttorio.
            .2 Tali norme hanno valore fino al prossimo capitolo, il quale può
            ancora confermarle.

            Art.104   .1  Le   modifiche   e   le   interpretazioni   che   il   capitolo
            eventualmente facesse alle Costituzioni, per avere valore, devono
            essere votate con due terzi delle presenti ed avere l’approvazione
            della Santa Sede.
            .2  Le   modifiche   che   si   apportano   al   Direttorio   devono   avere
            l’approvazione dei due terzi delle presenti.

            NORME PER LE ELEZIONI

            Art.105 .1  Se nel capitolo mancasse più di una terza parte delle
            religiose aventi diritto al voto, l’elezione è ipso jure nulla.
            .2 Nel giorno stabilito per l’elezione canonica si facciano almeno tre
            pre scrutini.

            Art.106  Fatta la convocazione secondo le norme prescritte, hanno
            diritto di  eleggere tutte le elettrici  che  sono presenti nel  giorno
            stabilito e non si ha la facoltà di mandare il proprio voto per lettera o
            per procura.

            Art.107  E’  severamente   proibito   procurarsi   voti   direttamente   o
            indirettamente, per sé o per altre.  Non è proibito  però prendere
            prudentemente informazioni sulle religiose eleggibili per le varie
            cariche.


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