Page 29 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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Art.108 Il voto deve essere libero, segreto, certo, ossia espresso con
chiarezza senza essere legato ad alcuna condizione, determinato, cioè
che designi chiaramente la persona a cui si vuole dare il voto.
Art.109 Si eleggano quelle religiose che secondo Dio si credono più
idonee ad occupare i vari uffici.
Art.110 Se nella casa dove si tiene il capitolo qualche religiosa
elettrice si trova inferma e non può recarsi nella sala capitolare, le
scrutatrici vadano a ricevere in un’urna chiusa il voto di detta
religiosa inferma, che lo darà segretamente e in scritto.
Art.111 Le schede vengano distrutte dopo ciascun scrutinio.
ELEZIONE
Art.112 Nel giorno della elezione della superiora generale, si celebri
la S. Messa dello Spirito Santo, se le rubriche lo permettono.
Art.113 All’ora stabilita, tutte le vocali si rechino nella sala
capitolare. Dopo l’invocazione allo Spirito Santo, fatto l’appello, la
presidente rivolga un’ammonizione alle vocali, di eleggere solo
coloro che credono volute da Dio.
Art.114 La presidente, consultato il collegio di presidenza, le due
scrutatrici e la segretaria, faranno giuramento di non manifestare mai
il nome delle elettrici qualora ne venissero a conoscenza dalla lettura
delle schede.
Art.115 Per scrutinio segreto poi, si inizia l’elezione della superiora
generale. Le singole vocali scrivano in apposita scheda il nome di
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