Page 29 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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Art.108 Il voto deve essere libero, segreto, certo, ossia espresso con
            chiarezza senza essere legato ad alcuna condizione, determinato, cioè
            che designi chiaramente la persona a cui si vuole dare il voto.


            Art.109 Si eleggano quelle religiose che secondo Dio si credono più
            idonee ad occupare i vari uffici.

            Art.110  Se nella casa dove si tiene il capitolo qualche religiosa
            elettrice si trova inferma e non può recarsi nella sala capitolare, le
            scrutatrici   vadano   a   ricevere   in   un’urna   chiusa   il   voto   di   detta
            religiosa inferma, che lo darà segretamente e in scritto.

            Art.111 Le schede vengano distrutte dopo ciascun scrutinio.

            ELEZIONE

            Art.112 Nel giorno della elezione della superiora generale, si celebri
            la S. Messa dello Spirito Santo, se le rubriche lo permettono.

            Art.113  All’ora   stabilita,   tutte   le   vocali   si   rechino   nella   sala
            capitolare. Dopo l’invocazione allo Spirito Santo, fatto l’appello, la
            presidente   rivolga   un’ammonizione   alle   vocali,   di   eleggere   solo
            coloro che credono volute da Dio.

            Art.114  La presidente, consultato il collegio di presidenza, le due
            scrutatrici e la segretaria, faranno giuramento di non manifestare mai
            il nome delle elettrici qualora ne venissero a conoscenza dalla lettura
            delle schede.

            Art.115 Per scrutinio segreto poi, si inizia l’elezione della superiora
            generale. Le singole vocali scrivano in apposita scheda il nome di

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