Page 32 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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all’Art.219 delle Costituzioni, vengono elette un anno prima della
sua celebrazione.
Art.125 .1 Per la elezione delle religiose membri del consiglio
plenario, si procede come per la elezione al capitolo, (dall’Art.89
all’Art.93) del Direttorio.
.2 Risultano elette quelle che hanno riportato la maggioranza dei
voti.
CONSIGLIO GENERALE
Art.126 La superiora generale convochi il consiglio una volta a
mese, ed anche più spesso, se lo ritiene opportuno, non solo nei casi
prescritti dal diritto comune, dalle Costituzioni e dal presente
Direttorio, ma anche per avere consiglio nelle cose di maggiore
importanza.
Art.127 I casi in cui il consiglio generale deve procedere ad elezione
o deve dare il voto deliberativo sono i seguenti:
1. Elezione della pro-generale in caso restasse vacante l’ufficio di
superiora generale.
2. Elezione della vicaria generale o delle assistenti generali se
restasse vacante l’ufficio di qualcuna di esse.
3 Elezione della superiora provinciale e delle assistenti provinciali.
4. Elezione delle superiore locali, delle maestre delle novizie, delle
juniores.
5. Elezione di una delegata per la visita annuale a tutto l’Istituto
6. Deposizione per grave causa di qualche assistente generale o
superiora locale o maestra delle novizie e delle juniores
7. Ammissione ai voti temporanei e perpetui
8. Dimissione di una religiosa professa di voti temporanei o perpetui
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