Page 32 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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all’Art.219 delle Costituzioni, vengono elette un anno prima della
            sua celebrazione.

            Art.125   .1  Per   la  elezione   delle   religiose   membri   del   consiglio
            plenario, si procede come per la elezione al capitolo, (dall’Art.89
            all’Art.93) del Direttorio.
            .2 Risultano elette quelle che hanno riportato la maggioranza dei
            voti.



            CONSIGLIO GENERALE

            Art.126  La superiora generale convochi il consiglio una volta a
            mese, ed anche più spesso, se lo ritiene opportuno, non solo nei casi
            prescritti   dal   diritto   comune,   dalle   Costituzioni   e   dal   presente
            Direttorio, ma anche per avere consiglio nelle cose di maggiore
            importanza.

            Art.127 I casi in cui il consiglio generale deve procedere ad elezione
            o deve dare il voto deliberativo sono i seguenti:
            1. Elezione della pro-generale in caso restasse vacante l’ufficio di
                  superiora generale.
            2.   Elezione   della   vicaria   generale   o   delle   assistenti   generali   se
                  restasse vacante l’ufficio di qualcuna di esse.
            3  Elezione della superiora provinciale e delle assistenti provinciali.
            4. Elezione delle superiore locali, delle maestre delle novizie, delle
                    juniores.
            5. Elezione di una delegata per la visita annuale a tutto l’Istituto
            6. Deposizione per grave causa di  qualche assistente generale o
                  superiora locale o maestra delle novizie e delle juniores
            7. Ammissione ai voti temporanei e perpetui
            8. Dimissione di una religiosa professa di voti temporanei o perpetui

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