Page 36 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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ORDINAMENTO DELLE MISSIONI

            Art.139  In un territorio si può costituire una provincia quando ci
            sono almeno cinque case e un numero sufficiente di membri (non
            meno di 50).

            Art.140 .1 Nel territorio in cui non è ancora costituita una provincia,
            il consiglio generale nomina una delegata con gli incarichi che le
            vengono conferiti tramite decreto.
            .2 Le suore della missione facciano sempre riferimento, per problemi
            inerenti alla vita della missione stessa, alla delegata.
            .3  La delegata sia sempre in contatto con la superiora generale, la
            tenga al corrente della situazione della missione.
            .4 La delegata ha voce attiva e passiva in capitolo generale.

            CASE E UFFICI PARTICOLARI

            Art.141  Nell’aprire   nuove   case   si   tenga   conto   delle   seguenti
            condizioni:
            1. che vi siano suore adatte alle opere che vi si intraprendono;
            2. che si possa vivere pienamente la vita religiosa;
            3. che vi si possano osservare le costituzioni;
            4. che vi possano dimorare almeno tre suore;
            5. che vi sia sufficiente assistenza spirituale;
            6. che la casa sia libera e indipendente dagli estranei;
            7. che vi siano i mezzi sufficienti di sussistenza;
            8. che si viva il carisma nell’aspetto più genuino.









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