Page 79 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 79
§ 3. La vita di noviziato sia organizzata in modo da rendere
possibile l'avvicendamento del tempo riservato alla solitudine
con Dio e quello dedicato alle diverse attività.
Art. 170 - La novizia sia particolarmente aiutata a capire e a
realizzare la vita di castità perfetta, perché possa raggiungere
chiarezza ed equilibrio psichico ed affettivo. Per la conveniente
maturità ella deve dare prova nonsolo di chiarezze di idee
riguardo ardono Divino, ma avere l'attitudine naturale ad esso.
Art. 171 - Perché la formazione risulti completa è opportuno
che la novizia, nel secondo anno, faccia le prime esperienze di
vita contemplativa-attiva dedicandosi, in determinati periodi,
alle opere dell'Istituto. Tali periodi vanno attuati nella misura
richiesta dalla formazione.
Art. 172 - I periodi apostolici formativi preparano
gradualmente la novizia a sperimentare lo stile di vita proprio
dell'Istituto, contribuiscono efficacemente alla formazione del
carattere, fortificando la volontà e maturando la responsabilità
personale.
Art. 173 - È facoltà della Superiora Generale, in conformità
all'art. 164 §3, regolare «periodi apostolici formativi», sentito il
parere della Maestra; giudicare se tali periodi sono da attuarsi
per l'intero gruppo delle novizie, per una parte di esso o solo
per alcune e precisare il genere di attività, la durata, il luogo e
le altre modalità.
Art. 174 - § 1. Al termine del Noviziato, la Superiora Generale,
col voto deliberativo del suo Consiglio, ha facoltà di ammettere
la novizia, ritenuta idonea e con i requisiti stabiliti dal Can.
656, alla Professione temporanea per la durata di un anno.
77