Page 79 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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§  3.  La  vita di  noviziato  sia  organizzata  in  modo  da  rendere
            possibile  l'avvicendamento  del  tempo  riservato  alla  solitudine
            con Dio e quello dedicato alle diverse attività.

            Art. 170 - La novizia sia particolarmente aiutata a capire e a
            realizzare la vita di castità perfetta, perché possa raggiungere
            chiarezza ed equilibrio psichico ed affettivo. Per la conveniente
            maturità  ella  deve  dare  prova  nonsolo  di  chiarezze  di  idee
            riguardo ardono Divino, ma avere l'attitudine naturale ad esso.

            Art.  171  - Perché  la  formazione  risulti  completa  è opportuno
            che la novizia, nel secondo anno, faccia le prime esperienze di
            vita  contemplativa-attiva  dedicandosi,  in  determinati  periodi,
            alle opere dell'Istituto. Tali periodi vanno attuati nella misura
            richiesta dalla formazione.


            Art.  172  -  I  periodi  apostolici  formativi  preparano
            gradualmente la novizia a sperimentare lo stile di vita proprio
            dell'Istituto,  contribuiscono  efficacemente  alla  formazione  del
            carattere, fortificando la volontà e maturando la responsabilità
            personale.


            Art.  173  -  È  facoltà  della  Superiora  Generale,  in  conformità
            all'art. 164 §3, regolare «periodi apostolici formativi», sentito il
            parere della Maestra; giudicare se tali periodi sono da attuarsi
            per l'intero gruppo delle novizie, per una parte di esso o solo
            per alcune e precisare il genere di attività, la durata, il luogo e
            le altre modalità.

            Art. 174 - § 1. Al termine del Noviziato, la Superiora Generale,
            col voto deliberativo del suo Consiglio, ha facoltà di ammettere
            la  novizia,  ritenuta  idonea  e  con  i  requisiti  stabiliti  dal  Can.
            656, alla Professione temporanea per la durata di un anno.




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