Page 77 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  164  -  §  1.  Con  il  rito  particolare,  stabilito  dal  Rituale
            dell'Istituto,  la  giovane  inizia  il  Noviziato  della  durata  di  due
            anni.

            §  2.  Il  primo  anno  di  Noviziato  è  canonico  e  dev'essere
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            compiuto in una casa a ciò regolarmente destinata .
            Le  assenze  che  superino  i  tre  mesi  tanto  continui,  quanto
            interrotti,  lo  rendono  invalido;  le  assenze  che  superano  i
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            quindici giorni, devono essere recuperate .
            §  3.  Durante  il  secondo  anno,  la  Superiora  Generale  può
            permettere  «uno  o  più  periodi  di  apostolato  formativo»  da
            eseguirsi sotto la responsabilità della Maestra .
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            Art. 165 - Il noviziato ha lo scopo di preparare la novizia ad
            una scelta cosciente e libera dei Consigli Evangelici; tale scelta
            richiede:
            a) uno studio reciproco tra novizia e Istituto circa l'esistenza
            della vocazione specifica;
            b) l'iniziazione alla vita religiosa;

            c) i necessari esperimenti che comprovino l'idoneità alla vita di
            consacrazione.

            Art.  166  -  Il  noviziato  si  propone  di  dare  alla  novizia  la
            necessaria  istruzione  circa  l'esigenza  della  vita  religiosa  ed
            offrire il clima adatto per lo sviluppo della vocazione specifica.
            Inoltre, le dà la possibilità, attraverso prove ed esperimenti, di
            formarsi  alla  vita  di  castità,  povertà  ed  obbedienza,  di  cui  si
            prepara ad emettere la professione.


            29  CC Art.188
            30  Cfr. C.J.C. can.649
            31  Cfr. C.J.C. can.648 §2



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