Page 77 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 164 - § 1. Con il rito particolare, stabilito dal Rituale
dell'Istituto, la giovane inizia il Noviziato della durata di due
anni.
§ 2. Il primo anno di Noviziato è canonico e dev'essere
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compiuto in una casa a ciò regolarmente destinata .
Le assenze che superino i tre mesi tanto continui, quanto
interrotti, lo rendono invalido; le assenze che superano i
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quindici giorni, devono essere recuperate .
§ 3. Durante il secondo anno, la Superiora Generale può
permettere «uno o più periodi di apostolato formativo» da
eseguirsi sotto la responsabilità della Maestra .
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Art. 165 - Il noviziato ha lo scopo di preparare la novizia ad
una scelta cosciente e libera dei Consigli Evangelici; tale scelta
richiede:
a) uno studio reciproco tra novizia e Istituto circa l'esistenza
della vocazione specifica;
b) l'iniziazione alla vita religiosa;
c) i necessari esperimenti che comprovino l'idoneità alla vita di
consacrazione.
Art. 166 - Il noviziato si propone di dare alla novizia la
necessaria istruzione circa l'esigenza della vita religiosa ed
offrire il clima adatto per lo sviluppo della vocazione specifica.
Inoltre, le dà la possibilità, attraverso prove ed esperimenti, di
formarsi alla vita di castità, povertà ed obbedienza, di cui si
prepara ad emettere la professione.
29 CC Art.188
30 Cfr. C.J.C. can.649
31 Cfr. C.J.C. can.648 §2
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