Page 75 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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STADI DI FORMAZIONE


            Art. 157 - Le finalità proprie della formazione nei suoi stadi, e
            il  suo  svolgimento  sono  stabilite  e  precisate  da  un  piano  di
            base  di  lavoro,  approvato  dalla  Madre  Generale  e  dal  suo
            Consiglio. Ad esso le responsabili di formazione costantemente
            si riferiscono, sviluppandolo ed integrandolo in modo organico
            e completo.


            Art.  158-§  1.  Gli  stadi  di  formazione  hanno  lo  scopo  di
            preparare gradualmente la giovane alla Professione Perpetua,
            atto essenziale e definitivo della Consacrazione speciale a Dio.
            Essi sono così regolati:
            a) lo stadio centrale della formazione è il Noviziato, preceduto
            dal Postulato e seguito dallo Juniorato;
            b) la durata del Noviziato è di due anni, quella del Postulato
            uno, dello Juniorato di sei;
            c)  l'età  minima  di  ammissione  al  Noviziato  è  di  17  anni
            compiuti.

            § 2. La Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio,
            in casi particolari, può ridurre il Postulato nella sua durata, ma
            non più di sei mesi.
            §  3.  La  Superiora  Generale  ha  facoltà  di  prolungare  il
            Postulato, di un solo anno.


            Art. 159 - § 1. Il diritto di ammettere agli stadi di formazione
            spetta alla Superiora Generale.

            §  2.  Per  l'ammissione,  tanto  alla  professione  temporanea
            quanto  alla  Perpetua,  si  richiede  il  votò  deliberativo  del  suo
            Consiglio.





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