Page 75 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 75
STADI DI FORMAZIONE
Art. 157 - Le finalità proprie della formazione nei suoi stadi, e
il suo svolgimento sono stabilite e precisate da un piano di
base di lavoro, approvato dalla Madre Generale e dal suo
Consiglio. Ad esso le responsabili di formazione costantemente
si riferiscono, sviluppandolo ed integrandolo in modo organico
e completo.
Art. 158-§ 1. Gli stadi di formazione hanno lo scopo di
preparare gradualmente la giovane alla Professione Perpetua,
atto essenziale e definitivo della Consacrazione speciale a Dio.
Essi sono così regolati:
a) lo stadio centrale della formazione è il Noviziato, preceduto
dal Postulato e seguito dallo Juniorato;
b) la durata del Noviziato è di due anni, quella del Postulato
uno, dello Juniorato di sei;
c) l'età minima di ammissione al Noviziato è di 17 anni
compiuti.
§ 2. La Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio,
in casi particolari, può ridurre il Postulato nella sua durata, ma
non più di sei mesi.
§ 3. La Superiora Generale ha facoltà di prolungare il
Postulato, di un solo anno.
Art. 159 - § 1. Il diritto di ammettere agli stadi di formazione
spetta alla Superiora Generale.
§ 2. Per l'ammissione, tanto alla professione temporanea
quanto alla Perpetua, si richiede il votò deliberativo del suo
Consiglio.
73