Page 71 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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DIRETTIVE E RESPONSABILITA’ NELL’APOSTOLATO


            Art.  144  -  §  1.  In  ogni  attività,  ciascuna  religiosa  si  senta
            responsabile  nel  proprio  campo  di  lavoro,  umilmente
            sottomessa  alle  direttive  della  Superiora,  che  dovrà  sempre
            coordinare e collaborare per ogni iniziativa di bene che lo zelo
            apostolico suggerisce.

            § 2. Per pubblicare scritti che trattino questioni di religione e di
            costumi  si  richiede,  oltre  l'autorizzazione  dell'Ordinario  del
            luogo, anche la licenza della Superiora Generale.


            Art.  145  -  Nell'aprire  case  religiose  in  terra  di  missione  si
            redigano statuti particolari che regolino la disciplina religiosa,
            l'attività  apostolica  e  le  relazioni  con  il  clero  e  la  gerarchia
            ecclesiastica.  Tali  statuti  devono  essere  approvati  dalla
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            Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio .

            Art. 146 - Le suore abbiano piena coscienza della loro grave
            responsabilità  di  fronte  a  Dio  e  al  mondo;  non  deludano  le
            aspettative  della  Chiesa  e  delle  anime;  vivano  la  loro
            consacrazione    coltivando   intensamente     la   spiritualità
            cristocentrica per poter irradiare Cristo nell'apostolato.















            24  Cfr. C.J.C. can. 678



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