Page 71 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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DIRETTIVE E RESPONSABILITA’ NELL’APOSTOLATO
Art. 144 - § 1. In ogni attività, ciascuna religiosa si senta
responsabile nel proprio campo di lavoro, umilmente
sottomessa alle direttive della Superiora, che dovrà sempre
coordinare e collaborare per ogni iniziativa di bene che lo zelo
apostolico suggerisce.
§ 2. Per pubblicare scritti che trattino questioni di religione e di
costumi si richiede, oltre l'autorizzazione dell'Ordinario del
luogo, anche la licenza della Superiora Generale.
Art. 145 - Nell'aprire case religiose in terra di missione si
redigano statuti particolari che regolino la disciplina religiosa,
l'attività apostolica e le relazioni con il clero e la gerarchia
ecclesiastica. Tali statuti devono essere approvati dalla
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Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio .
Art. 146 - Le suore abbiano piena coscienza della loro grave
responsabilità di fronte a Dio e al mondo; non deludano le
aspettative della Chiesa e delle anime; vivano la loro
consacrazione coltivando intensamente la spiritualità
cristocentrica per poter irradiare Cristo nell'apostolato.
24 Cfr. C.J.C. can. 678
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