Page 58 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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ATTI COMUNI
Art. 99 - Per garantire la regolare osservanza e la disciplina,
ogni comunità avrà un orario approvato dalla Superiora
Generale con il parere del suo Consiglio.
Art. 100 - La semplice presenza fisica, o la sola partecipazione
materiale agli atti comuni, non sono atti vitali senza la
partecipazione integrale del proprio essere.
Art. 101 - Gli atti comuni a cui le religiose partecipano in forza
della disciplina regolare sono: il silenzio, la preghiera, la
lettura, la ricreazione, la mensa, il lavoro e il riposo.
Art. 102 - Il silenzio, interno ed esterno osservato nei tempi e
nei luoghi stabiliti, è il custode dell'unione con Dio e della
carità fraterna; le religiose ne abbiano cura, lo stimino, lo
custodiscano perché solo nel silenzio, sottratte al frastuono e
alla dissipazione, possono aprire l'animo all'azione dello Spirito
Santo in loro.
Art. 103 - La preghiera comune, distribuita nei diversi momenti
della giornata, è l'agape fraterna che riunisce i membri della
comunità religiosa per innalzare, unanimi e concordi, preghiere
di supplica e sacrifici di lode al Padre comune, perché si degni
di conservare nell'unità coloro che Cristo ha riunito nel Suo
amore.
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