Page 58 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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ATTI COMUNI


            Art. 99 - Per garantire la regolare osservanza e la disciplina,
            ogni  comunità  avrà  un  orario  approvato  dalla  Superiora
            Generale con il parere del suo Consiglio.


            Art. 100 - La semplice presenza fisica, o la sola partecipazione
            materiale  agli  atti  comuni,  non  sono  atti  vitali  senza  la
            partecipazione integrale del proprio essere.


            Art. 101 - Gli atti comuni a cui le religiose partecipano in forza
            della  disciplina  regolare  sono:  il  silenzio,  la  preghiera,  la
            lettura, la ricreazione, la mensa, il lavoro e il riposo.

            Art. 102 - Il silenzio, interno ed esterno osservato nei tempi e
            nei  luoghi  stabiliti,  è  il  custode  dell'unione  con  Dio  e  della
            carità  fraterna;  le  religiose  ne  abbiano  cura,  lo  stimino,  lo
            custodiscano perché solo nel silenzio, sottratte al frastuono e
            alla dissipazione, possono aprire l'animo all'azione dello Spirito
            Santo in loro.

            Art. 103 - La preghiera comune, distribuita nei diversi momenti
            della giornata, è l'agape fraterna che riunisce i  membri della
            comunità religiosa per innalzare, unanimi e concordi, preghiere
            di supplica e sacrifici di lode al Padre comune, perché si degni
            di  conservare  nell'unità  coloro  che  Cristo  ha  riunito  nel  Suo
            amore.











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