Page 54 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  85  -  Tutte  le  case  dell'Istituto,  ovunque  disseminate,
            formano  con  la  casa  generalizia  un  solo  Istituto,  e  tutte  le
            suore  un  solo  corpo,  giacché  esse  sono  pietre  vive  Che  lo
            costituiscono,  impegnate  costantemente  all'edificazione  del
            Corpo Mistico.

            Art. 86 - § 1.I  rapporti delle religiose fra loro e delle religiose
            con  la  Superiora  sono  impostati  ad  apertura,  comprensione,
            collaborazione e reciproca fiducia.
            §  2.  Le  suore  sono  pienamente  libere  di  conferire  con  le
            Superiore maggiori sia a voce sia per iscritto.


            Art.  87  -  Per  l'intimo  vincolo  di  fraternità,  le  religiose  sono
            tutte uguali e godono della stessa dignità e dei medesimi diritti
            e doveri, nello spirito della regola originaria la quale, all'art. 7,
            così recita: «Qualunque sia l'ufficio di ciascuna, dev'esserci in
            tutto la più stretta unione, informata da quello spirito di carità
            e  di  abnegazione  che  Gesù  Cristo  ha  raccomandato  come
            distintivo carattere dei suoi veri figliuoli».


            Art.  88  -  Pertanto  la  grande  varietà,  generata  dal  carattere,
            dalle  doti,  dagli  uffici,  è  una  molteplicità  che  si  risolve  nel
            vincolo  di  unità  in  cui  ciascuna  religiosa  pone  a  beneficio
            comune  se  stessa  e  la  sua  attività  per  contribuire  al  bene
            dell'Istituto e della Chiesa.
















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