Page 54 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 85 - Tutte le case dell'Istituto, ovunque disseminate,
formano con la casa generalizia un solo Istituto, e tutte le
suore un solo corpo, giacché esse sono pietre vive Che lo
costituiscono, impegnate costantemente all'edificazione del
Corpo Mistico.
Art. 86 - § 1.I rapporti delle religiose fra loro e delle religiose
con la Superiora sono impostati ad apertura, comprensione,
collaborazione e reciproca fiducia.
§ 2. Le suore sono pienamente libere di conferire con le
Superiore maggiori sia a voce sia per iscritto.
Art. 87 - Per l'intimo vincolo di fraternità, le religiose sono
tutte uguali e godono della stessa dignità e dei medesimi diritti
e doveri, nello spirito della regola originaria la quale, all'art. 7,
così recita: «Qualunque sia l'ufficio di ciascuna, dev'esserci in
tutto la più stretta unione, informata da quello spirito di carità
e di abnegazione che Gesù Cristo ha raccomandato come
distintivo carattere dei suoi veri figliuoli».
Art. 88 - Pertanto la grande varietà, generata dal carattere,
dalle doti, dagli uffici, è una molteplicità che si risolve nel
vincolo di unità in cui ciascuna religiosa pone a beneficio
comune se stessa e la sua attività per contribuire al bene
dell'Istituto e della Chiesa.
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