Page 60 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CUSTODIA DELLA VITA COMUNE


            Art. 109 - § 1. L'abito, che contraddistingue i membri di una
            medesima  famiglia  religiosa,  secondo  il  modello  stabilito  nel
            Direttorio  è  segno  della  consacrazione  e  della  povertà  della
            vita abbracciata. Le religiose lo indossino sempre con dignità e
            rispetto,  lo  amino  come  distintivo  della  loro  appartenenza  a
            Cristo, lo stimino come protezione e difesa.

            § 2. La Superiora Generale, per motivi gravi, e finché  questi
            durano, può permettere che s'indossi un abito diverso.


            Art.  110  -  In  ogni  casa  vi  sarà  sempre  una  parte  riservata
            esclusivamente  alle  religiose.  La  clausura  di  questi  luoghi  sia
            riservata alla comunità e tenuta in gran conto come protezione
            della vita familiare della fraternità.


            Art.111  -  §  1.  Le  suore,  prima  di  uscire  di  casa,  chiedano  il
            permesso alla Superiora.

            § 2. Parimenti, la Superiora giudichi con discrezione e carità,
            dell'opportunità,  omeno,  della  visita  di  coloro  che  vogliono
            conferire con le religiose.


            Art.  112  -  §  1.  Le  suore  avranno  sentimenti  di  carità,  di
            rispetto e di riconoscenza verso i congiunti, evitando eccessivo
            attaccamento,  perché  la  vita  religiosa  non  distrugge,  ma
            sublima i legami di affetto naturale.
            §  2.  La  frequenza  delle  visite  in  famiglia  che  saranno
            autorizzate  dalla  Superiora  Generale,  sia  determinata  dal
            Direttorio.






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