Page 60 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CUSTODIA DELLA VITA COMUNE
Art. 109 - § 1. L'abito, che contraddistingue i membri di una
medesima famiglia religiosa, secondo il modello stabilito nel
Direttorio è segno della consacrazione e della povertà della
vita abbracciata. Le religiose lo indossino sempre con dignità e
rispetto, lo amino come distintivo della loro appartenenza a
Cristo, lo stimino come protezione e difesa.
§ 2. La Superiora Generale, per motivi gravi, e finché questi
durano, può permettere che s'indossi un abito diverso.
Art. 110 - In ogni casa vi sarà sempre una parte riservata
esclusivamente alle religiose. La clausura di questi luoghi sia
riservata alla comunità e tenuta in gran conto come protezione
della vita familiare della fraternità.
Art.111 - § 1. Le suore, prima di uscire di casa, chiedano il
permesso alla Superiora.
§ 2. Parimenti, la Superiora giudichi con discrezione e carità,
dell'opportunità, omeno, della visita di coloro che vogliono
conferire con le religiose.
Art. 112 - § 1. Le suore avranno sentimenti di carità, di
rispetto e di riconoscenza verso i congiunti, evitando eccessivo
attaccamento, perché la vita religiosa non distrugge, ma
sublima i legami di affetto naturale.
§ 2. La frequenza delle visite in famiglia che saranno
autorizzate dalla Superiora Generale, sia determinata dal
Direttorio.
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