Page 61 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 61

Art.  113  —  §  1.  Nelle  relazioni  con  gli  estranei,  le  religiose
            diano vera testimonianza della loro vita di consacrazione.
            §  2.  Le  visite  siano  brevi  e  non  intralcino  la  regolare
            osservanza.
            § 3. La corrispondenza sia motivata da doveri di apostolato e
            di carità e sia animata da rettitudine e spirito religioso.


            Art. 114 - § 1.1 mezzi di comunicazione sociale, che la Chiesa
            ci  suggerisce  di  utilizzare  nelle  varie  forme  di  apostolato,  se
            ben  usati,  offrono  grande  vantaggio  perché  contribuiscono  a
            sollevare  ed  arricchire  lo  spirito  umano,  a  diffondere  e  a
            consolidare il Regno di Dio.

            §  2.  Le  Superiore  siano  molto  oculate  e  vigilanti  per  evitare
            con  cura  quanto  costituisca  causa  o  occasione  di  danno
            spirituale per le religiose.
            § 3. Nell'uso dei mezzi di comunicazione sociale si osserverà la
            dovuta discrezione e prudenza, tenuto conto delle disposizioni
            del Direttorio.




























                                        59 
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66