Page 61 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 113 — § 1. Nelle relazioni con gli estranei, le religiose
diano vera testimonianza della loro vita di consacrazione.
§ 2. Le visite siano brevi e non intralcino la regolare
osservanza.
§ 3. La corrispondenza sia motivata da doveri di apostolato e
di carità e sia animata da rettitudine e spirito religioso.
Art. 114 - § 1.1 mezzi di comunicazione sociale, che la Chiesa
ci suggerisce di utilizzare nelle varie forme di apostolato, se
ben usati, offrono grande vantaggio perché contribuiscono a
sollevare ed arricchire lo spirito umano, a diffondere e a
consolidare il Regno di Dio.
§ 2. Le Superiore siano molto oculate e vigilanti per evitare
con cura quanto costituisca causa o occasione di danno
spirituale per le religiose.
§ 3. Nell'uso dei mezzi di comunicazione sociale si osserverà la
dovuta discrezione e prudenza, tenuto conto delle disposizioni
del Direttorio.
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