Page 26 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPO VIII




            Art. 44 - Tutto quello che non è preveduto in questa REGOLA,
            e che sarà necessario stabilirsi per norma generale, o nei casi
            particolari,  verrà  sottoposto  al  giudizio  dell'ORDINARIO,
            affinché  con  la  Sua  Autorità  lo  determini  in  conformità  dello
            SPIRITO e dell'INDIRIZZO DELL'ISTITUTO.



                                                   L'Aquila, 8 dicembre 1890.





































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