Page 26 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPO VIII
Art. 44 - Tutto quello che non è preveduto in questa REGOLA,
e che sarà necessario stabilirsi per norma generale, o nei casi
particolari, verrà sottoposto al giudizio dell'ORDINARIO,
affinché con la Sua Autorità lo determini in conformità dello
SPIRITO e dell'INDIRIZZO DELL'ISTITUTO.
L'Aquila, 8 dicembre 1890.
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