Page 21 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPO VI
DELL'ASSISTENZA AGLI INFERMI
Art. 31 - Le Suore addette a questa assistenza, oltre all'età
provetta, debbono distinguersi per carità, pazienza,
accorgimento e modestia; affinché o nell'Ospedale, o nelle
case private, siano di edificazione a tutti e rendano efficace la
loro opera al letto dei malati.
Art. 32 - Non andranno in alcuna casa per propria iniziativa,
ma dietro l'invito di persone serie e cristiane, che meritino
fiducia sotto tutti i rapporti.
Non ci rimarranno di notte, se non per urgente necessità e con
la compagnia di qualche donna anziana che ci dimora, e che
ha un particolare interesse per la persona inferma.
Art. 33 - Standovi di giorno si daranno il cambio in diverse ore
secondo il bisogno. Rimanendovi di notte aspetteranno l'alba
del mattino per uscirne, accompagnate sempre da una
persona di servizio.
Art. 34 - Prolungandosi l'assistenza in casa privata, non
accetteranno cibo, se non per pura necessità, col permesso
della Superiora o del consenso della compagna più anziana.
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