Page 21 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 21

CAPO VI
                    DELL'ASSISTENZA AGLI INFERMI




            Art.  31  -  Le  Suore  addette  a  questa  assistenza,  oltre  all'età
            provetta,   debbono    distinguersi   per   carità,   pazienza,
            accorgimento  e  modestia;  affinché  o  nell'Ospedale,  o  nelle
            case private, siano di edificazione a tutti e rendano efficace la
            loro opera al letto dei malati.


            Art. 32 - Non andranno in alcuna casa per propria iniziativa,
            ma  dietro  l'invito  di  persone  serie  e  cristiane,  che  meritino
            fiducia sotto tutti i rapporti.

            Non ci rimarranno di notte, se non per urgente necessità e con
            la compagnia di qualche donna anziana che ci dimora, e che
            ha un particolare interesse per la persona inferma.


            Art. 33 - Standovi di giorno si daranno il cambio in diverse ore
            secondo il bisogno. Rimanendovi di notte aspetteranno l'alba
            del  mattino  per  uscirne,  accompagnate  sempre  da  una
            persona di servizio.


            Art.  34  -  Prolungandosi  l'assistenza  in  casa  privata,  non
            accetteranno  cibo,  se  non  per  pura  necessità,  col  permesso
            della Superiora o del consenso della compagna più anziana.














                                        19 
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26