Page 22 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 35 - L'assistenza sarà fatta con tutta la carità possibile
presso il letto della persona inferma; procurando con garbati
modi d'infermiere la fiducia in Dio ed in Maria Santissima, la
santa rassegnazione e l'aiuto dei Sacramenti, come mezzo di
salvezza spirituale e corporale. Ove venissero ricambiate con
segni di disprezzo, lo sopporteranno con calma e silenzio per
amore di Gesù Cristo.
Art. 36 - Eviteranno con chicchessia qualunque conversazione
o discorso, preferendo il silenzio, l'orazione, il raccoglimento, e
recitando a bassa voce il Santo Rosario; affinché il loro stesso
contegno esteriore ispiri buoni sentimenti agli infermi, rispetto
ed edificazione a tutti i presenti.
Art. 37 - Nell'agonia dei moribondi spiegheranno zelo
maggiore per confortarne gli ultimi momenti; ed appena
seguita la morte, dopo recitate le ultime preci col Sacerdote,
partiranno di casa senza fermarsi a parlare con alcuno.
Si guarderanno poi sempre di non proferir giudizio o riferir
notizie di sorta sul conto del defunto o della famiglia.
Art. 38 - Alla morte degli infermi assistiti, le Suore reciteranno
in Comunità un Rosario, ed applicheranno una Comunione in
loro suffragio.
Molto più lo faranno per le Suore defunte applicando per esse,
otto giorni, la Comunione ed il Rosario, e facendone celebrare
le esequie con un numero di Messe non minore di 12. Non
dimenticheranno neppure le persone benemerite dell'Istituto,
rendendo loro nella loro morte quei suffragi che saranno
ispirati dalla gratitudine ai loro benefizi.
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