Page 13 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  11  —  Occorrendo  il  caso  di  far  osservare  il  locale  a
            persone  di  riguardo,  la  Superiora  con  l'anziana  le
            accompagnerà  per  mostrare  i  lavori  che  si  fanno  e  ricevere
            commissioni.

            Le  Suore  staranno  a  loro  posto  con  modestia  e  con  quelle
            convenienze che rivelino anche una certa civiltà e garbatezza.


            Art.  12  Il  lavoro  ordinario  delle  Vestiarie  si  verserà  nel
            preparare e racconciare la biancheria e le vesti della Comunità,
            che saranno poi conservate in apposita stanza, dove ognuna
            troverà nell'estate la biancheria per la persona ogni otto giorni,
            pel letto ogni quindici; nelle altre stagioni la biancheria per la
            persona ogni quindici, pel letto ogni mese.

            Art. 13 - Il vitto sarà sufficiente, senza però che si pretenda
            alcuna  ricercatezza  nella  qualità  dei  cibi,  dovendo  tutte  aver
            presente  la  santa  povertà  abbracciata  per  amor  di  Dio.  li
            pranzo  consisterà  in  una  minestra,  pietanza,  pane,  vino  e
            frutta.  Tutti  i  giorni  saranno  di  grasso,  eccetto  il  mercoledì,
            venerdì e sabato, ne' quali si osserverà lo stretto magro.























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