Page 13 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 11 — Occorrendo il caso di far osservare il locale a
persone di riguardo, la Superiora con l'anziana le
accompagnerà per mostrare i lavori che si fanno e ricevere
commissioni.
Le Suore staranno a loro posto con modestia e con quelle
convenienze che rivelino anche una certa civiltà e garbatezza.
Art. 12 Il lavoro ordinario delle Vestiarie si verserà nel
preparare e racconciare la biancheria e le vesti della Comunità,
che saranno poi conservate in apposita stanza, dove ognuna
troverà nell'estate la biancheria per la persona ogni otto giorni,
pel letto ogni quindici; nelle altre stagioni la biancheria per la
persona ogni quindici, pel letto ogni mese.
Art. 13 - Il vitto sarà sufficiente, senza però che si pretenda
alcuna ricercatezza nella qualità dei cibi, dovendo tutte aver
presente la santa povertà abbracciata per amor di Dio. li
pranzo consisterà in una minestra, pietanza, pane, vino e
frutta. Tutti i giorni saranno di grasso, eccetto il mercoledì,
venerdì e sabato, ne' quali si osserverà lo stretto magro.
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