Page 11 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 4 - L'ammissione di ogni Probanda o Convittrice, nonché la
            Professione  ed  il  Noviziato,  deve  essere  autorizzata
            dall'Ordinario,  dietro  domanda  corredata  dei  certificati  di
            nascita  e  di  buona  condotta;  come  pure  dell'adesione  dei
            genitori, se l'Aspirante non avrà raggiunta l'età maggiore.
            Non si permette la Professione, se non dopo compiuti gli anni
            21.


            Art. 5 - Le Probande debbono fare un anno di tirocinio prima
            di  essere  ammesse  al  Noviziato,  che  avrà  pur  esso  la  stessa
            durata, previa la votazione delle Professe catechiste.


            Art.  6  -  Le  Suore  professe,  Aspiranti  o  Probande,  che  per
            mancata  vocazione  usciranno  dall'Istituto,  non  potranno
            esserci  più  riammesse,  tranne  il  motivo  di  salute,  che  le
            obbligasse a star fuori per un periodo, non ulteriore ai quattro
            mesi.































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