Page 11 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 4 - L'ammissione di ogni Probanda o Convittrice, nonché la
Professione ed il Noviziato, deve essere autorizzata
dall'Ordinario, dietro domanda corredata dei certificati di
nascita e di buona condotta; come pure dell'adesione dei
genitori, se l'Aspirante non avrà raggiunta l'età maggiore.
Non si permette la Professione, se non dopo compiuti gli anni
21.
Art. 5 - Le Probande debbono fare un anno di tirocinio prima
di essere ammesse al Noviziato, che avrà pur esso la stessa
durata, previa la votazione delle Professe catechiste.
Art. 6 - Le Suore professe, Aspiranti o Probande, che per
mancata vocazione usciranno dall'Istituto, non potranno
esserci più riammesse, tranne il motivo di salute, che le
obbligasse a star fuori per un periodo, non ulteriore ai quattro
mesi.
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