Page 12 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPO II
ORDINAMENTO INTERNO DELLA
COMUNITÀ
Art. 7 - L'Istituto è regolato e diretto da una Superiora
nominata per voti dalle Professe ogni tre anni, con
l'approvazione dell'Ordinario. Ha diversi uffici che sono
distribuiti dalla Superiora, previa pure l'autorizzazione
dell'Arcivescovo. Essi sono quelli di Vice Superiora, Maestra,
Dispensiera, Portinaia, Ascoltatrice e due Vestiarie. Qualunque
però sia l'Ufficio di ciascuna, deve esserci in tutto la più stretta
unione, informata da quello spirito di carità ed abnegazione,
che Gesù Cristo ha raccomandato come distintivo carattere dei
suoi veri figliuoli.
Art. 8 - Per ottenere questo spirito osserveranno tutta la
perfetta vita comune, consegnando fin dall'ingresso alla
Superiora ciò che è loro proprio, e senza poter dare o ricevere
alcuna cosa, se prima non ne abbiamo ottenuto il permesso.
Art. 9 - Ogni Professa avrà la propria stanza coi soli mobili
puramente necessari: tutte le altre staranno in un dormitorio
comune, avendo ciascuna il proprio letto, sedia,
inginocchiatoio ed immagine del Crocifisso e di Maria
Santissima.
Art. 10 - La casa che abitano è sotto la clausura vescovile. Una
Portinaia di età provetta riceverà le persone nella camera di
aspetto. Il loro trattenimento dev'essere discreto, e non
degenerare in conversazioni od inutili discorsi. Quando
sembrasse troppo lungo è obbligo della Superiora avvisare con
prudenza e con garbo.
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