Page 38 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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da quello di superiora locale, si può tuttavia cumulare nella stessa
            persona, se la necessità lo esige, a giudizio della superiora generale e
            del suo consiglio.

            Art.147  Alle superiore e alle econome è proibito fare spese che
            superino la somma stabilita dal capitolo generale, senza aver prima
            ottenuto il permesso dalla superiora generale, per iscritto ed entro i
            termini delle sue competenze o del consiglio generale.

            Art.148  L’economa pensi a tutte le spese della casa, evitando che
            siano inutili o eccessive.

            Art.149 Alla fine di ogni semestre faccia un resoconto esatto delle
            entrate e delle uscite, notando anche i crediti; tale resoconto, dopo
            essere stato esaminato e approvato dalla superiora locale e dal suo
            consiglio, sia inviato alla economa generale.


            Art.150  L’economa   non   può   in   alcun   modo   ingerirsi   nella
            distribuzione delle cose occorrenti alle suore, le quali si devono
            rivolgere direttamente alla Superiora, cui solo appartiene provvederle
            delle cose necessarie.

            Art.151  La superiora abbia cura del guardaroba che conservi la
            biancheria della comunità.

            Art.152 La portinaia sia accogliente, prudente, rispettosa con tutti,
            vigili perché nessuno entri senza i dovuti permessi, e se riceve la
            posta, la consegni solo alla superiora.







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