Page 38 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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da quello di superiora locale, si può tuttavia cumulare nella stessa
persona, se la necessità lo esige, a giudizio della superiora generale e
del suo consiglio.
Art.147 Alle superiore e alle econome è proibito fare spese che
superino la somma stabilita dal capitolo generale, senza aver prima
ottenuto il permesso dalla superiora generale, per iscritto ed entro i
termini delle sue competenze o del consiglio generale.
Art.148 L’economa pensi a tutte le spese della casa, evitando che
siano inutili o eccessive.
Art.149 Alla fine di ogni semestre faccia un resoconto esatto delle
entrate e delle uscite, notando anche i crediti; tale resoconto, dopo
essere stato esaminato e approvato dalla superiora locale e dal suo
consiglio, sia inviato alla economa generale.
Art.150 L’economa non può in alcun modo ingerirsi nella
distribuzione delle cose occorrenti alle suore, le quali si devono
rivolgere direttamente alla Superiora, cui solo appartiene provvederle
delle cose necessarie.
Art.151 La superiora abbia cura del guardaroba che conservi la
biancheria della comunità.
Art.152 La portinaia sia accogliente, prudente, rispettosa con tutti,
vigili perché nessuno entri senza i dovuti permessi, e se riceve la
posta, la consegni solo alla superiora.
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