Page 20 - Rito della Professione Religiosa
P. 20

18                    MISSIONARIE DOTTRINA CRISTIANA



                13.  I  riti  della  professione  temporanea,  della  professione  perpetua  e  della
             rinnovazione  dei  voti  sono  obbligatori,  salvo  eventuali  diritti particolari,  per tutti
             coloro che emettono o rinnovano  la professione durante la  Messa 11.
                14.  Conviene però che le famiglie religiose predispongano un adattamento del
             rito,  perché  ne  risalti meglio  la  natura  e  lo  spirito  di ogni istituto.  Si  dà  quindi ai
             singoli istituti la facoltà di adattare il rito,  presentandolo poi alla Sede Apostolica per
             la necessaria approvazione.

             Nel fare gli adattamenti,  si stia in particolare a queste direttive:

                     a)  Il rito venga inserito nella  Messa immediatamente dopo il Vangelo.
                     b)  Non se ne sposti l'ordine e la .distribuzione delle parti.  Nulla vieta però
                        che qualche parte  venga omessa o sostituita da  un'altra  dello stesso
                        tenore.
                     c)  Si  osservi  con  cura  la distinzione  liturgica  tra  professione  perpetua
                        e  professione  temporanea  o  rinnovata,  evitando  la  trasposizione
                        dall'una all'altra di elementi propri dei due riti distinti.
                     d)  Come è  detto  a  suo luogo,  molte  formule  del rito  della professione si
                        possono,  anzi si devono  rielaborare,  perché  ne  risalti la  natura  e  lo
                        spirito  dell'istituto.  Quando il Rituale  Romano presenta più formule  a
                        scelta,  i Rituali particolari possono aggiungere altre formule simili.

                15.  Poiché  il  rito  della  professione  fatta  davanti  al Santissimo,  prima  della
             Comunione,  non  è  in  consonanza  con  il beninteso  senso  liturgico,  se  ne  vieta
             l'adozione alle  nuove famiglie religiose.  Gli istituti nei quali,  per diritto particolare,
             tale  rito  fosse  ancora  in  uso,  sono  consigliati  a  lasciarlo  cadere.  Così pure  si
             raccomanda  a  tutti i religiosi che  hanno  un  loro  rito  particolare,  di abbandonare
             certe forme in aperto contrasto con i principi della riforma liturgica e di accogliere e
             seguire  una strutturazione rituale più in linea  con la liturgia.  È il modo migliore per
             ottenere  quella  sobrietà,  quella  dignità  e  quella  maggior unità,  che  vengono tanto
             raccomandate in questo  campo 12.










             11
              Cfr Conc. Vat.  II, Cost. Sacrosanctum Concilium,  n.  80.
             12   Cfr Cosi.  Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium,  n.  80.

                                          RITUALE PROPRIO
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25